SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
XIV LEGISLATURA
Mozione sul caso della bambina rinchiusa nell'Ambasciata italiana ad Algeri
approvata nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 13 dicembre 2001
(1-00042) (28 novembre 2001)
Approvata con un emendamento
DATO, DENTAMARO, ACCIARINI, D'IPPOLITO,
PILONI, MAGISTRELLI, SOLIANI, THALER AUSSERHOFER, BOLDI, BIANCONI, FRANCO Vittoria,
DONATI, DE PETRIS, BAIO DOSSI, TOIA, MANIERI, STANISCI, SODANO Calogero, LAURO, LIGUORI.
Il Senato,
premesso:
che la storia
della piccola Meriem sta scuotendo l'opinione pubblica internazionale: 5 anni, figlia di
un algerino e di una italiana, Meriem vive dal giugno del 2000 segregata nell'ambasciata
italiana ad Algeri con la madre;
che la bambina
era stata rapita nel marzo del 1999 dal padre, Ahmed Tayeb Errhaami, che con uno
stratagemma era riuscito a portare ad Algeri Meriem;
che nel luglio del
1999 la madre di Meriem, Michela Silvestri, volava ad Algeri, veniva «tenuta in
ostaggio» dalla famiglia del marito per quasi un anno e le veniva impedito di tornare in
Italia;
che nel giugno del
2000 Francesco Bellotti, nonno materno di Meriem, si recava in Algeria e riusciva, con un blitz,
a portare figlia e nipote nell'ambasciata italiana;
che in passato il
Tayeb era stato arrestato in Algeria, con l'accusa di aver accoltellato una persona, ed
anche in Italia è stato fermato otto volte per vari reati;
che oggi la
bambina vive in ambasciata ad Algeri, non va a scuola, non ha compagni della sua età con
i quali giocare;
che Meriem non è
la sola che vive questa situazione di così profondo disagio: sono oltre 250 i bambini
contesi tra coppie di nazionalità, religione e etnie diverse spesso vittime di
sequestri da parte del padre o della madre a dimostrazione di un fenomeno che ha
subito una crescita esponenziale negli ultimi due anni, se si considera che i casi noti
alla fine del 1998 erano poco più di 70;
che dalle numerose
vicende di sottrazione internazionale di minori emerge l'improcrastinabilità di
individuare ed adottare strumenti internazionali che consentano una effettiva tutela
dell'esercizio dei diritti dei minori illecitamente condotti oltre le frontiere dello
Stato di residenza abituale;
che la Convenzione
sui diritti del fanciullo, al cui spirito devono uniformarsi i legislatori di tutti gli
Stati per elaborare norme che prevedano la reale protezione dell'interesse del minore, di
cui si è celebrato il 20 novembre del 1999 il decimo anniversario, è stata ratificata
anche dai paesi islamici, ma la quasi totalità di essi ritiene che il trattato non induca
automaticamente nell'ordinamento interno le modifiche necessarie per la realizzazione dei
diritti dei minori;
che l'Italia ha
ratificato, con legge n. 64 del 15 gennaio 1994, la Convenzione di Lussemburgo del 20
maggio 1980, in materia di riconoscimento internazionale delle decisioni riguardanti
l'affidamento dei minori, in virtù della quale gli Stati aderenti si sono impegnati a
dare esecuzione alle sentenze di affidamento, ma non a quelle che siano tali da causare un
grave pregiudizio al minore;
che l'Italia ha
altresì ratificato, con la medesima legge, la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980,
in materia di sottrazione internazionale dei minori, che nessun paese islamico ha
ratificato, fatta eccezione della Turchia, la cui ratifica è avvenuta nel 1998, a seguito
dell'avviato processo di integrazione europea;
che alcuni Paesi
hanno individuato tra le misure da realizzare per prevenire fenomeni di sottrazione
internazionale anche l'applicazione, nelle leggi sull'immigrazione, della cosiddetta
clausola di gradimento, che vieta l'ingresso nel proprio Paese a quei cittadini che
provengono da Stati che non abbiano ratificato Convenzioni internazionali in materia di
minori;
che con il Piano
d'azione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza il Governo si impone di rendere più
incisiva e coerente con la Convenzione di New York la legislazione di tutela nei confronti
dei minori e più adeguate le strutture chiamate ad applicare i diritti riconosciuti dei
bambini;
che non si può
ignorare che i maggiori problemi sino ad oggi individuati sono dovuti non soltanto alle
pur obiettive differenze esistenti fra ordinamenti giuridici, ma anche e non da
ultima alla scarsa collaborazione fra gli organi giudiziari degli Stati coinvolti,
troppo spesso restii ad attribuire efficacia nel proprio territorio a provvedimenti di
custodia dei minori emanati da un altro Paese estero;
che parimenti si
deve riconoscere che a causa della mancanza di uno strumento giuridico internazionale da
far valere, con riferimento alla materia in esame, nei rapporti con i Paesi islamici, la
soluzione dei problemi connessi allo spostamento transfrontaliero della prole è delegata
alla sola litigiosità dei genitori;
che l'articolo 11
della Convenzione di New York impone agli Stati l'obbligo di adottare provvedimenti per
impedire gli spostamenti ed i non ritorni illeciti di fanciulli all'estero. A tal fine gli
Stati devono favorire la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione ad
accordi esistenti;
che il medesimo
principio è ulteriormente rafforzato dall'articolo 35 che impone agli Stati di adottare
ogni provvedimento nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento dei
fanciulli;
che il decisivo
intervento del nostro Governo è assai auspicabile dal momento che non è pensabile che
nel Terzo millennio, in piena globalizzazione dei mercati e dell'economia, gli Stati che
hanno ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo non adeguino il diritto interno
ai principi in essa consacrati,
impegna il Governo:
ad attivare ogni
iniziativa possibile per permettere il rientro di Meriem in Italia;
ad istituire
una task force interministeriale che possa intervenire a tutela dei minori contesi;
a promuovere
l'adesione alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 da parte di quegli Stati dai
quali proviene il maggior flusso migratorio;
a promuovere la
creazione di una cornice giuridica che consenta i margini per una azione incisiva, dal
momento che l'ostacolo più difficile da superare in casi del genere è l'incompatibilità
tra ordinamenti giuridici diversi, ugualmente validi, di Stati entrambi sovrani;
a promuovere
accordi bilaterali con i Paesi islamici in cui sia prevista l'effettiva applicazione dei
diritti sanciti dalla Convenzione di New York;
a prevedere la
formazione ad hoc del personale diplomatico, affinché sia aggiornato costantemente
sull'evoluzione delle normative e delle Convenzioni in modo che possa intervenire
tempestivamente ed in maniera adeguata nei casi di sottrazione internazionale.
1
Dato
Approvato
Sopprimere il quinto capoverso delle premesse.