Campagna per la liberazione di Margherita Caminita

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Margherita Caminita � una delle molteplici vittime della privatizzazione della sanita', della globalizzazione degli interessi negli ospedali, delle truffe delle amministrazioni locali ed ospedaliere e della mancata tutela del cittadino da parte del potere politico e giudiziario in Europa.
Margherita Caminita, nata a Palermo nel 1926, si trova attualmente "sequestrata" in Inghilterra, (Gran Bretagna) nelle mani della corrotta Amministrazione Regionale di Bedfordshire che cerca in tutti i modi di impedirle di testimoniare...  per saperne di pi� su come l'Italia abbia tradito ed abbandonato Margherita Caminita e la sua famiglia VAI ALLA PAGINA PRINCIPALE

Stai ascoltando la registrazione della recente telefonata fatta da Lucilla Masucci per conto della Redazione di RAI Chi l'ha visto? dalla quale si evince chiaramente che Margherita Caminita e' tenuta isolata da chiunque possa aiutarla a riavere la sua vita.
Ma non sono tardate le reazioni dei cosiddetti "poteri forti" che hanno bloccato la messa in onda del servizio di Lucilla Masucci
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COS'� L�AIRE ?

L� A.I.R.E., ovvero Anagrafe degli Italiani residenti all�Estero, raccoglie lo schedario dei cittadini italiani trasferiti all�estero e di quelli che nati e residenti all�estero hanno mantenuto la cittadinanza italiana.

Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all�estero AIRE- tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell�Interno.

La legge del 27 ottobre 1988, n.470 e successivo regolamento di attuazione (D.P.R.323 del 6.9.89) stabilisce che i cittadini italiani che si trasferiscono all�estero per periodi non inferiori a 12 mesi devono obbligatoriamente comunicare al proprio Comune di residenza il proprio indirizzo nel paese straniero dove si trasferiscono al fine, appunto, di essere iscritti all�Albo Italiani Residenti all�Estero.

L'OBLIGATORIET� DI EFFETTUARE UNA SIMILE NOTIFICA CIRCA IL PROPRIO LUOGO DI RESIDENZA � SENZA DUBBIO IN CONTRAVVENZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO e DELLO STESSO DIRITTO alla RISERVATEZZA (privacy), IPOCRITAMENTE, RICONOSCIUTO DALLA LEGGE in ITALIA.

Non sono iscritti (s'intenda "non sarebbero iscrivibili") all�A.I.R.E. coloro che si trasferiscono all�estero per periodi inferiori ai 12 mesi e, per l�esercizio di occupazione stagionali.


Anagrafe e censimento degli italiani all'estero

Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero – AIRE – (Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - G.U. n. 261 del 07.11.1988) sono tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell’Interno. Le anagrafi dei Comuni sono costituite da archivi che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall’anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all’estero delle persone cui esse si riferiscono. L’anagrafe istituita presso il Ministero dell’Interno contiene i dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell’art.6 della Legge in questione.

La stessa anagrafe contiene inoltre i dati dei cittadini nati e residenti all’estero.

L’art.1, comma 8 della suddetta legge dispone che non sono iscritti nelle anagrafi i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore ai dodici mesi. Non sono altres� iscritti nelle stesse anagrafi cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;

L’articolo 2 delle Legge in questione dispone che l’iscrizione nelle anagrafi degli italiani all’estero debba essere effettuata nei seguenti casi:

a. per trasferimento della residenza di un comune italiano all’estero;

b. per trasferimento dall’AIRE di altro comune o dall’anagrafe di cui al comma 4 dell’art.1, quando l’interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritto nell’Aire o nell’anagrafe della popolazione residente del Comune;

c. a seguito della registrazione dell’atto di nascita;

d. per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero;

e. per esistenza di cittadino all’estero giudizialmente dichiarata.

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dell’immigrazione. Coloro invece che risiedono all’estero alla data dell’entrata in vigore delle presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno.

I cittadini italiani residenti all’estero che cambiano residenza o abitazione sono tenuti a farne dichiarazione entro novanta giorni all’ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la loro nuova residenza o abitazione.

In caso di dubbio o di risultanze contrastanti sulla fissazione della residenza all’estero, l’Ufficio consolare, anche con la collaborazione delle autorit�’ locali, accerta la veridicit� della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.

Si sottolinea l’obbligo per i cittadini italiani residenti all’estero di iscriversi all’AIRE perch� solo ad essi sono riservati i servizi consolari che per legge sono erogabili dall’Ufficio.


D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 (1).
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (2), sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero (3).




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 18 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sulla anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a) e comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che occorre emanare le norme necessarie per l'attuazione della citata legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere dell'Istituto centrale di statistica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia
e del tesoro;
Emana il seguente decreto:


1. 1. È approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (2), sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.


Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimenti degli italiani all'estero.

Articolo 1

1. Le anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) costituiscono parti delle anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.


Articolo 2

1. L'anagrafe del Ministero dell'interno è formata di una parte principale e di un settore speciale.
2. Nella parte principale è sistematicamente riprodotto, conservato ed aggiornato l'insieme delle posizioni relative alle singole persone di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, di seguito denominata legge; nel settore speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui all'art. 1, comma 5, della legge.
3. L'anagrafe del Ministero dell'interno è tenuta con il supporto del centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, secondo un sistema che consenta la disaggregazione dei dati per regione, provincia e comune.


Articolo 3

1. In occasione dell'iscrizione all'AIRE, prevista dall'art. 2 della legge, l'ufficiale di anagrafe provvede ad istituire o a trasferire nell'AIRE la scheda individuale ed una corrispondente scheda di famiglia intestata al componente che gli verrà indicato dagli interessati o, in mancanza di tale segnalazione, al più anziano.
2. Le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario; quelle di famiglia secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'inserimento nell'AIRE; tale numero deve essere riportato sulle corrispondenti schede individuali, anche se inserite precedentemente nell'AIRE.


Articolo 4

1. Ai fini della prima formazione della parte principale dell'anagrafe presso il Ministero dell'interno, i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono trasmettere alle competenti prefetture per il successivo inoltro al predetto Ministero - centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali - un elenco nominativo dei cittadini italiani iscritti nelle proprie AIRE, riportando per ciascuno di essi, in quanto disponibili, i seguenti dati: cognome e nome, indirizzo estero, anno di espatrio, circoscrizione consolare, comune di iscrizione AIRE, data di iscrizione AIRE, numero distintivo di iscrizione AIRE, motivazione di iscrizione AIRE, data e luogo di nascita, atto di nascita o titolo equipollente di identificazione della nascita, sesso, stato civile, professione, titolo di studio, comune di iscrizione elettorale.


Articolo 5

1. L'ufficio dello stato civile di Roma comunica il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni riguardanti i cittadini di cui all'art. 1, comma 5, della legge, oltre che al Ministero dell'interno, anche all'ufficio anagrafe del comune di Roma ai fini della tenuta e dell'aggiornamento delle relative posizioni anagrafiche e di ogni altro conseguente adempimento di legge, nonché ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 7 della legge.


Articolo 6

1. Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura del Ministero dell'interno e dei comuni, da effettuare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge, nonché le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici consolari negli schedari di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, da effettuare ai sensi dell'art. 6 della legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'ISTAT.
2. La trasmissione delle dichiarazioni e la comunicazione delle iscrizioni, di cui all'art. 6, comma 7, della legge, complete di tutti i dati previsti dalla legge, vanno effettuate a cura degli uffici consolari al Ministero dell'interno - centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite le prefetture.


Articolo 7

1. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge, hanno decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficiale di anagrafe, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.


Articolo 8

1. Per immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge, si intende la fissazione all'estero della dimora abituale. In caso di dubbio o di risultanze contrastanti, l'ufficio consolare, anche con la collaborazione delle autorità locali, accerta la veridicità della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.


Articolo 9

1. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione, di cui all'art. 11 della legge, è costituito con decreto consolare.
2. L'ufficio circoscrizionale è composto da cinque componenti nel caso che gli italiani residenti siano meno di 5.000; da sei a dieci componenti fino a 30.000 italiani residenti; da undici a quindici componenti fino a 60.000 italiani residenti; da sedici a venti componenti se il numero degli italiani
residenti sia superiore a 60.000.
3. Se, a causa dell'esiguità dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione, non è possibile costituire l'ufficio circoscrizionale, i suoi compiti sono svolti direttamente dall'ufficio consolare.


Articolo 10

1. In caso di mancato funzionamento dell'ufficio circoscrizionale di rilevazione, anche nella fase di preparazione, il Ministero degli affari esteri può disporne lo scioglimento e demandare all'ufficio consolare competente gli adempimenti attribuiti dalla legge al predetto ufficio circoscrizionale.


Articolo 11

1. L'ufficio consolare spedisce per posta agli interessati i moduli di cui all'art. 13, comma 2, della legge non meno di sessanta giorni prima della data della rilevazione.
2. I cittadini residenti devono consegnare, o spedire per posta, all'ufficio consolare i suddetti moduli, debitamente compilati, in triplice copia, con riferimento alla data della rilevazione, entro quindici giorni dalla data stessa.
3. Il timbro dell'ufficio postale fa fede per le date di ricevimento e restituzione.


Articolo 12

1. Delle operazioni di revisione dei moduli è redatto processo verbale.
2. I lavori di revisione devono terminare entro centoventi giorni dalla data della rilevazione. Nel caso di dubbio sull'autenticità del mittente, l'ufficio circoscrizionale accantona i moduli e ne dà atto nel verbale.
3. La trasmissione dei moduli ai comuni e al Ministero dell'interno è fatta entro centottanta giorni dalla data della rilevazione.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1989, n. 223.
(2) Riportato al n. III.
(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(2) Riportato al n. III.


Decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111

"Disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero
e sulla revisione delle liste elettorali"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2000

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO l’articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che prevede l’iscrizione d’ufficio nelle liste elettorali degli elettori compresi nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero;

VISTO l’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che disciplina la cancellazione dalle predette liste per irreperibilit� presunta;

CONSIDERATO che tali disposizioni comportano la presenza nelle liste elettorali di cittadini i cui indirizzi attuali risultano del tutto sconosciuti sia al comune di iscrizione, sia all’anagrafe degli italiani residenti all’estero;

CONSIDERATA la necessit� di disciplinare in maniera pi� organica l’istituto giuridico della irreperibilit� presunta previsto dal citato articolo 4 della legge n. 470 del 1988, nonch� di contemperare l’esigenza di garantire l’esercizio del voto a tutti gli elettori con quella di determinare la reale e aggiornata composizione delle liste;

RITENUTA la straordinaria necessit� ed urgenza di conseguire tali obiettivi, al fine di determinare l’effettiva consistenza del corpo elettorale in occasione delle imminenti consultazioni referendarie ed elettorali;

CONSIDERATO che il Senato della Repubblica ha approvato l’analogo disegno di legge presentato dal Governo nel marzo scorso;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2000;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia;

EMANA Il seguente decreto-legge:

 


Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
   "d) per irreperibilit� presunta, salvo prova contraria:

1. trascorsi cento anni dalla nascita;

2. dopo due rilevazioni censuarie consecutive;

3. quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;

4. quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea, nonche' le consultazioni referendarie locali;".

 

Art. 2.

1. I cittadini cancellati per irreperibilit� dall'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono cancellati dalle liste elettorali in occasione delle revisioni delle liste stesse da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La commissione elettorale comunale, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, e' tenuta a provvedere alle cancellazioni di cui al comma 1 non oltre il ventesimo giorno anteriore alla data della votazione. In sede di prima applicazione, si provvede alle operazioni relative alle cancellazioni non oltre il nono giorno anteriore alla data della votazione.

3. I cittadini cancellati dalle liste elettorali ai sensi dei commi 1 e 2 sono iscritti in un apposito elenco e, qualora si presentino all'ufficio elettorale, sono senz'altro ammessi al voto mediante rilascio del certificato elettorale. Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista della sezione. Del nominativo di tali elettori viene data notizia all'ufficiale d'anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai fini della regolarizzazione della posizione anagrafica. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalit� e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e nelle liste elettorali.

4. L'elenco comunale dei cittadini cancellati ai sensi del presente decreto e' pubblicato nell'albo dell'ente e nei consolati del paese di emigrazione, dandone notizia, nell'ambito della comunicazione istituzionale e dei rispettivi stanziamenti, sui periodici di lingua italiana dei paesi di presunta residenza.

5. Sono valide le operazioni di revisione delle liste elettorali che risultino comunque conformi a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dal presente decreto, ancorch� effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

 

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sar� presentato alle Camere per la conversione in legge.

Dato a Roma, add� 10 maggio 2000

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione
MANCINO

 

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIANCO, Ministro dell’Interno
FASSINO, Ministro della Giustizia

 Visto: Il Guardasigilli: Fassino

 

 


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