COS'� L�AIRE ?
L� A.I.R.E., ovvero Anagrafe degli Italiani residenti
all�Estero, raccoglie lo schedario dei cittadini italiani trasferiti all�estero
e di quelli che nati e residenti all�estero hanno mantenuto la cittadinanza italiana.
Le anagrafi dei cittadini
italiani residenti all�estero AIRE- tenute presso i Comuni e presso il
Ministero dell�Interno.
La legge del 27 ottobre 1988, n.470 e successivo
regolamento di attuazione (D.P.R.323 del 6.9.89) stabilisce che i cittadini
italiani che si trasferiscono all�estero per periodi non inferiori a 12 mesi
devono obbligatoriamente comunicare al proprio Comune di residenza il proprio
indirizzo nel paese straniero dove si trasferiscono al fine, appunto,
di essere iscritti all�Albo Italiani Residenti all�Estero.
L'OBLIGATORIET� DI EFFETTUARE UNA SIMILE NOTIFICA CIRCA IL PROPRIO LUOGO DI
RESIDENZA � SENZA DUBBIO IN CONTRAVVENZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO e DELLO STESSO DIRITTO
alla RISERVATEZZA (privacy), IPOCRITAMENTE, RICONOSCIUTO DALLA LEGGE in ITALIA.
Non sono iscritti (s'intenda "non sarebbero iscrivibili") all�A.I.R.E.
coloro che si trasferiscono all�estero per periodi inferiori ai 12 mesi e, per
l�esercizio di occupazione stagionali.
Anagrafe
e censimento degli italiani all'estero
Le
anagrafi dei cittadini italiani residenti allestero AIRE
(Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - G.U. n. 261 del 07.11.1988) sono tenute presso
i Comuni e presso il Ministero dellInterno. Le anagrafi dei Comuni sono
costituite da archivi che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia
eliminate dallanagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento
permanente allestero delle persone cui esse si riferiscono. Lanagrafe
istituita presso il Ministero dellInterno contiene i dati desunti dalle
anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dellart.6 della Legge
in questione.
La stessa anagrafe contiene inoltre i dati dei cittadini nati e
residenti allestero.
Lart.1,
comma 8 della suddetta legge dispone che non sono iscritti nelle anagrafi i
cittadini che si recano allestero per cause di durata limitata non superiore
ai dodici mesi. Non sono altres� iscritti nelle stesse anagrafi cittadini che
si recano allestero per lesercizio di occupazioni stagionali;
Larticolo
2 delle Legge in questione dispone che liscrizione nelle anagrafi degli
italiani allestero debba essere effettuata nei seguenti casi:
a.
per trasferimento della residenza di un comune italiano allestero;
b.
per trasferimento dallAIRE di altro comune o dallanagrafe di cui
al comma 4 dellart.1, quando linteressato ne faccia domanda, avendo
membri del proprio nucleo familiare iscritto nellAire o nellanagrafe
della popolazione residente del Comune;
c.
a seguito della registrazione dellatto di nascita;
d.
per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente
allestero;
e.
per esistenza di cittadino allestero giudizialmente dichiarata.
I cittadini italiani che trasferiscono
la loro residenza da un Comune italiano allestero devono farne dichiarazione
allUfficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni
dellimmigrazione. Coloro invece che risiedono allestero alla data
dellentrata in vigore
delle presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio
consolare entro un anno.
I
cittadini italiani residenti allestero che cambiano residenza o abitazione
sono tenuti a farne dichiarazione entro novanta giorni allufficio consolare
nella cui circoscrizione si trova la loro nuova residenza o abitazione.
In
caso di dubbio o di risultanze contrastanti sulla fissazione della residenza
allestero, lUfficio consolare, anche con la collaborazione delle
autorit� locali, accerta la veridicit� della dichiarazione resa e provvede
ai conseguenti adempimenti.
Si
sottolinea lobbligo per i cittadini italiani residenti allestero
di iscriversi allAIRE
perch� solo ad essi sono riservati i servizi consolari che per legge sono erogabili
dallUfficio.
D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 (1).
Approvazione del regolamento per
l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (2), sull'anagrafe ed il censimento
degli italiani all'estero (3).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 18 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sulla anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a) e comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che occorre emanare le norme necessarie per l'attuazione della citata legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere dell'Istituto centrale di statistica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia
e del tesoro;
Emana il seguente decreto:
1. 1. È approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente,
per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (2), sull'anagrafe ed il
censimento degli italiani all'estero.
Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
concernente anagrafe e censimenti degli italiani all'estero.
Articolo 1
1. Le anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) costituiscono
parti delle anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Articolo 2
1. L'anagrafe del Ministero dell'interno è formata di una parte
principale e di un settore speciale.
2. Nella parte principale è sistematicamente riprodotto, conservato
ed aggiornato l'insieme delle posizioni relative alle singole persone di cui all'art. 1,
comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, di seguito denominata legge; nel settore
speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone
di cui all'art. 1, comma 5, della legge.
3. L'anagrafe del Ministero dell'interno è tenuta con il supporto
del centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali,
secondo un sistema che consenta la disaggregazione dei dati per regione,
provincia e comune.
Articolo 3
1. In occasione dell'iscrizione all'AIRE, prevista dall'art. 2 della legge,
l'ufficiale di anagrafe provvede ad istituire o a trasferire nell'AIRE la scheda
individuale ed una corrispondente scheda di famiglia intestata al componente
che gli verrà indicato dagli interessati o, in mancanza di tale segnalazione,
al più anziano.
2. Le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del
cognome e nome dell'intestatario; quelle di famiglia secondo il numero d'ordine
progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'inserimento nell'AIRE;
tale numero deve essere riportato sulle corrispondenti schede individuali,
anche se inserite precedentemente nell'AIRE.
Articolo 4
1. Ai fini della prima formazione della parte principale dell'anagrafe presso
il Ministero dell'interno, i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, devono trasmettere alle competenti
prefetture per il successivo inoltro al predetto Ministero - centro elettronico
della direzione centrale per i servizi elettorali - un elenco nominativo dei
cittadini italiani iscritti nelle proprie AIRE, riportando per ciascuno di essi,
in quanto disponibili, i seguenti dati: cognome e nome, indirizzo estero,
anno di espatrio, circoscrizione consolare, comune di iscrizione AIRE,
data di iscrizione AIRE, numero distintivo di iscrizione AIRE,
motivazione di iscrizione AIRE, data e luogo di nascita, atto di nascita
o titolo equipollente di identificazione della nascita, sesso, stato
civile, professione, titolo di studio, comune di iscrizione elettorale.
Articolo 5
1. L'ufficio dello stato civile di Roma comunica il contenuto degli atti dello
stato civile e delle relative annotazioni riguardanti i cittadini di cui all'art. 1,
comma 5, della legge, oltre che al Ministero dell'interno, anche all'ufficio anagrafe
del comune di Roma ai fini della tenuta e dell'aggiornamento delle relative
posizioni anagrafiche e di ogni altro conseguente adempimento di legge,
nonché ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 7 della legge.
Articolo 6
1. Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero a cura del Ministero dell'interno e dei comuni,
da effettuare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge, nonché
le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli
uffici consolari negli schedari di cui all'art. 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, da effettuare ai sensi dell'art. 6 della legge,
debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero
dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'ISTAT.
2. La trasmissione delle dichiarazioni e la comunicazione delle iscrizioni,
di cui all'art. 6, comma 7, della legge, complete di tutti i dati previsti dalla legge,
vanno effettuate a cura degli uffici consolari al Ministero dell'interno -
centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite le
prefetture.
Articolo 7
1. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dell'art. 6,
commi 1 e 2, della legge, hanno decorrenza dalla data di ricezione della stessa
da parte dell'ufficiale di anagrafe, qualora non sia stata già resa la
dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima
residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.
Articolo 8
1. Per immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge, si intende la fissazione
all'estero della dimora abituale. In caso di dubbio o di risultanze contrastanti,
l'ufficio consolare, anche con la collaborazione delle autorità locali,
accerta la veridicità della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti
adempimenti.
Articolo 9
1. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione, di cui all'art. 11 della legge, è
costituito con decreto consolare.
2. L'ufficio circoscrizionale è composto da cinque componenti nel caso che
gli italiani residenti siano meno di 5.000; da sei a dieci componenti fino a
30.000 italiani residenti; da undici a quindici componenti fino a 60.000 italiani
residenti; da sedici a venti componenti se il numero degli italiani
residenti sia superiore a 60.000.
3. Se, a causa dell'esiguità dei cittadini italiani residenti nella
circoscrizione, non è possibile costituire l'ufficio circoscrizionale,
i suoi compiti sono svolti direttamente dall'ufficio consolare.
Articolo 10
1. In caso di mancato funzionamento dell'ufficio circoscrizionale di rilevazione,
anche nella fase di preparazione, il Ministero degli affari esteri può
disporne lo scioglimento e demandare all'ufficio consolare competente gli
adempimenti attribuiti dalla legge al predetto ufficio circoscrizionale.
Articolo 11
1. L'ufficio consolare spedisce per posta agli interessati i moduli di cui
all'art. 13, comma 2, della legge non meno di sessanta giorni prima della data
della rilevazione.
2. I cittadini residenti devono consegnare, o spedire per posta, all'ufficio consolare
i suddetti moduli, debitamente compilati, in triplice copia, con riferimento
alla data della rilevazione, entro quindici giorni dalla data stessa.
3. Il timbro dell'ufficio postale fa fede per le date di ricevimento e restituzione.
Articolo 12
1. Delle operazioni di revisione dei moduli è redatto processo verbale.
2. I lavori di revisione devono terminare entro centoventi giorni dalla data della
rilevazione. Nel caso di dubbio sull'autenticità del mittente,
l'ufficio circoscrizionale accantona i moduli e ne dà atto nel verbale.
3. La trasmissione dei moduli ai comuni e al Ministero dell'interno è fatta
entro centottanta giorni dalla data della rilevazione.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1989, n. 223.
(2) Riportato al n. III.
(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(2) Riportato al n. III.
Decreto-legge 10 maggio
2000, n. 111
"Disposizioni urgenti in
materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero
e sulla revisione delle liste elettorali"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 107 del 10 maggio 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
VISTO larticolo 4, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che prevede
liscrizione dufficio nelle liste elettorali degli elettori compresi
nellanagrafe degli italiani residenti allestero;
VISTO larticolo 4, comma 1, lettera
d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che disciplina la cancellazione dalle predette
liste per irreperibilit� presunta;
CONSIDERATO che tali disposizioni
comportano la presenza nelle liste elettorali di cittadini i cui indirizzi attuali
risultano del tutto sconosciuti sia al comune di iscrizione, sia allanagrafe degli
italiani residenti allestero;
CONSIDERATA la necessit� di disciplinare
in maniera pi� organica listituto giuridico della irreperibilit� presunta previsto
dal citato articolo 4 della legge n. 470 del 1988, nonch� di contemperare lesigenza
di garantire lesercizio del voto a tutti gli elettori con quella di determinare la
reale e aggiornata composizione delle liste;
RITENUTA la straordinaria necessit� ed
urgenza di conseguire tali obiettivi, al fine di determinare leffettiva consistenza
del corpo elettorale in occasione delle imminenti consultazioni referendarie ed
elettorali;
CONSIDERATO che il Senato della Repubblica
ha approvato lanalogo disegno di legge presentato dal Governo nel marzo scorso;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2000;
SULLA PROPOSTA del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dellInterno, di concerto con il Ministro della
Giustizia;
EMANA Il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All'articolo 4, comma 1, della legge
27 ottobre 1988, n. 470, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) per irreperibilit� presunta, salvo prova contraria:
1. trascorsi cento anni dalla nascita;
2. dopo due rilevazioni censuarie consecutive;
3. quando risulti inesistente, tanto nel comune di
provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
4. quando risulti dal ritorno per mancato recapito della
cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in
occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non
inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini
residenti nei Paesi dell'Unione europea, nonche' le consultazioni referendarie
locali;".
Art. 2.
1. I cittadini cancellati per
irreperibilit� dall'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
o dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge
27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono
cancellati dalle liste elettorali in occasione delle revisioni delle liste stesse da
effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. La commissione elettorale comunale,
in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, e' tenuta a provvedere alle
cancellazioni di cui al comma 1 non oltre il ventesimo giorno anteriore alla data della
votazione. In sede di prima applicazione, si provvede alle operazioni relative alle
cancellazioni non oltre il nono giorno anteriore alla data della votazione.
3. I cittadini cancellati dalle liste
elettorali ai sensi dei commi 1 e 2 sono iscritti in un apposito elenco e, qualora si
presentino all'ufficio elettorale, sono senz'altro ammessi al voto mediante rilascio del
certificato elettorale. Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in
calce alla lista della sezione. Del nominativo di tali elettori viene data notizia
all'ufficiale d'anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai fini della regolarizzazione
della posizione anagrafica. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere,
con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalit� e del luogo di
residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e nelle liste elettorali.
4. L'elenco comunale dei cittadini
cancellati ai sensi del presente decreto e' pubblicato nell'albo dell'ente e nei consolati
del paese di emigrazione, dandone notizia, nell'ambito della comunicazione istituzionale e
dei rispettivi stanziamenti, sui periodici di lingua italiana dei paesi di presunta
residenza.
5. Sono valide le operazioni di
revisione delle liste elettorali che risultino comunque conformi a quanto disposto
dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato
dal presente decreto, ancorch� effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore di
quest'ultimo.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sar� presentato alle Camere per la conversione in legge.
Dato a Roma, add� 10 maggio 2000
Il Presidente del Senato della Repubblica
nellesercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dellarticolo 86 della Costituzione
MANCINO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIANCO, Ministro dellInterno
FASSINO, Ministro della Giustizia
Visto: Il Guardasigilli: Fassino